Proseguendo l’articolo precedente, andiamo a specificare la novità più rilevante della comunicazione dei benefici fiscali 2026, riferiti alle spese straordinarie sostenute dal condominio con pagamenti effettuati nel 2025.
Identificazione dell’Abitazione principale
Il primo dubbio è cosa considerare “Abitazione principale”. Ci viene in aiuto la Circolare 19/E del 1 giugno 2012 dell’AdE. Qui si riporta che:
La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Questa definizione solitamente viene collegata alla residenza ma potrebbe anche non esserlo, per questa ragione l’informazione potrebbe non essere nota, non essendo tra quelle previste nell’incarico dell’amministratore per la tenuta aggiornata dell’anagrafe condominiale.
Infatti nell’art. 1130 al comma 6 viene indicato che l’amministratore deve:
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Quindi il dato, non essendo stato raccolto in precedenza per le normali procedure, potrebbe essere sconosciuto. L’AdE specifica che gli amministratori di condominio saranno obbligati a comunicare questa informazione solo se la stessa è stata fornita loro dal condòmino. Qualora il condòmino non l’abbia comunicata, l’amministratore potrà indicare nella comunicazione di non disporre del suddetto dato.

Quali conseguenze nell’indicazione della destinazione d’uso dell’abitazione
I casi previsti nella comunicazione dei benefici fiscali 2026 sono solo 3 e portano risultati differenti per il condomino-beneficiario.
Abitazione principale
Il condomino nella precompilata vedrà la disponibilità della detrazione del 50% rispetto ai pagamenti effettuati nell’anno 2025 dal condominio, relativi alle spese straordinarie.
Se ha versato tutta la quota richiesta dal condominio, non dovrà effettuare alcuna comunicazione integrativa. Al contrario, se avesse versato un importo inferiore rispetto al dovuto, dovrà dichiarare quanto realmente pagato. Andrà a detrarre in ragione dell’importo realmente versato. In questo caso l’amministratore non potrà indicarne gli importi nella sua dichiarazione, non essendo un dato previsto nella comunicazione all’AdE.
Altra abitazione
Il condominio nella precipitata vedrà la disponibilità della detrazione del 36% rispetto ai pagamenti effettuati nell’anno 2025 dal condominio, relativi alle spese straordinarie.
Se ha versato tutta la quota richiesta dal condominio, non dovrà effettuare alcuna comunicazione integrativa. Si ripropone quanto già indicato al paragrafo precedente sugli importi inferiori rispetto al dovuto.
Informazione non disponibile
Il condomino non potrà disporre dell’importo relativo alle spese straordinarie, essendo nell’impossibilità di attribuire la percentuale del 50% o 36%.
Se vorrà acquisire il beneficio fiscale dovrà comunicare, lui o un suo incaricato, l’informazione corretta all’AdE.
Detrazione 2026 e future
L’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro di come evolverà in futuro il calcolo delle percentuali da adottare per ricevere il beneficio fiscale.

Creazione ed invio detrazione
Per quanto riguarda tutte le fasi successive che consentono di arrivare alla comunicazione dei benefici fiscali 2026, si rimanda all’articolo già pubblicato in quanto la restante procedura non prevede altre novità rispetto all’anno scorso.
Arcadia consente di elaborare agevolmente le pratiche di detrazione, anche le più complesse, rispettando tutte le direttive indicate dell’AdE.
Si ricorda che l’invio della comunicazione tramite il tracciato, deve essere condotta da un soggetto autorizzato come l’amministratore di condominio o un intermediario.